Il diritto a mantenere il proprio posto di lavoro
31 marzo, 2008
Le lavoratrici non possono essere licenziate (il licenziamento, qualora avvenisse, è nullo) dall’inizio della gravidanza fino al compimento dell’anno di vita del bambino. Salvo in caso di colpa grave della lavoratrice, cessazione di attività dell’azienda, scadenza del contratto di lavoro, esito negativo della prova.Le eventuali dimissioni della lavoratrice devono essere convalidate dall’Ufficio provinciale del lavoro. E’ nullo anche il licenziamento causato dalla domanda di fruizione del congedo parentale e per malattia del bambino da parte del lavoratore e della lavoratrice.
Il divieto di licenziamento si applica anche al papà, se usufruisce del congedo di paternità, per la durata del congedo e fino al compimento dell’anno del bambino.
In caso di adozione o affidamento, il divieto di licenziamento vale fino ad un anno dall’ingresso del bambino in famiglia, qualora i genitori siano in congedo di maternità o paternità. Al rientro al lavoro la lavoratrice ha il diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo per espressa rinuncia, al reintegro nella stessa unità produttiva occupata al momento della richiesta di congedi, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino. Inoltre deve essere adibita alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti.
Queste disposizioni valgono anche per il papà se usufruisce del congedo di paternità e in caso di adozione e affidamento fino a un anno dall’ingresso del bambino in famiglia.
Congedo di maternità e paternità
31 marzo, 2008
La donna ha diritto a 5 mesi complessivi, 2 mesi prima del parto e tre mesi dopo la nascita del bambino, oppure 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo. L’uomo ha diritto ai primi 3 mesi dopo la nascita del figlio nel caso di assenza della mamma o di affidamento esclusivo.
Lo stipendio: indennità di retribuzione pari all’80% dello stipendio percepito (100% in tutte le aziende del settore pubblico e in alcune di quello privato); verranno corrisposti tutti i contributi previdenziali, l’anzianità e pensione, la maturazione delle ferie e mensilità aggiuntive.
Se il parto avviene prima della data prevista: i giorni di astensione obbligatoria, non goduti prima del parto, al massimo 2 mesi, si aggiungono a quelli di astensione obbligatoria previsti dopo la nascita.
Se il parto avviene dopo la data prevista: i due mesi precedenti vengono prolungati fino al parto e i tre mesi successivi rimangono invariati.
La mamma ha diritto anche a dei riposi giornalieri: 2 permessi giornalieri di un’ora ciascuno, anche cumulabili nella stessa giornata, fino al compimento del primo anno del bambino; 1 permesso di un’ora se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore lavorative al giorno. Se la mamma usufruisce di un asilo nido aziendale, nei suoi locali o nelle immediate vicinanze, i riposi si riducono a mezz’ora.
I permessi sono da intendersi raddoppiati in caso di parto gemellare o plurimo.
Il papà ha diritto agli stessi riposi giornalieri se i figli sono affidati a lui oppure se la mamma, lavoratrice dipendente, non ne usufrusice.
VEDI ANCHE: IL CONGEDO PARENTALE
Il congedo parentale
31 marzo, 2008
Per congedo parentale si intende l’astensione facoltativa di entrambi i genitori, lavoratori, utilizzabile fino al compimento dell’ottavo anno di vita del bambino. I genitori possono prendere uno o più congedi, anche contemporaneamente, purchè fra tutti e due non si superino i 10 mesi in tutto.La mamma può usufruire del congedo parentale anche subito dopo il congedo di maternità per 6 mesi al massimo, interi o frazionati, dei 10 consentiti alla coppia di genitori. Tale limite si innalza a 10 mesi, interi o frazionati, se genitore unico.
Il papà può prendere il congedo parentale, subito dopo la nascita del figlio, per lo stesso periodo della mamma, intero o frazionato. Se però il papà usufruisce di un periodo di aspettativa superiore ai tre mesi, i genitori possono accumulare tra loro 11 mesi anzichè 10. Anche per lui, come nel caso precedente, il limite del congedo parentale arriva a 10 mesi, interi o frazionati, qualora sia genitore unico.
Note:
I genitori lavoratori devono dare un preavviso al datore di lavoro, salvo casi di oggettiva impossibilità, non inferiore ai 15 giorni.
Hanno diritto al congedo parentale i lavoratori e lavoratrici dipendenti (esclusi quelli a domicilio o gli addetti a servizi domestici) mentre le lavoratrici madri autonome ne hanno invece diritto per un massimo di 3 mesi entro l’anno di vita del bambino.
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche se l’altro genitore non ne ha diritto perchè disoccupato o appartenente ad una categoria diversa da quella dei lavoratori subordinati.
Lo stipendio: si percepisce una indennità di retribuzione pari al 30% dello stipendio percepito, fino al terzo anno di vita del bambino, per un massimo di 6 mesi complessivamente fra i due genitori; il periodo restante, solo se si ha un reddito individuale inferiore ad una determinata soglia (per il 2008 tale tetto, ad esempio, è stato fissato a 14.401,40 Euro). Vengono corrisposti tutti i contributi previdenziali, l’anzianità e pensione ma non si maturano le ferie e la tredicesima mensilità.
La domanda va presentata all’ufficio INPS e al datore di lavoro. Il modulo per la rischiesta è disponibile nella sezione “moduli” del sito dell’INPS a questo indirizzo: http://www.inps.it/Modulistica/homepage.asp

VEDI ANCHE: I CONGEDI DI MATERNITA’ E PATERNITA’
Aspettativa per malattia del bambino
31 marzo, 2008
La mamma, presentando una certificazione medica attestante la malattia del bambino, ha diritto ad alcuni periodi di astensione dal lavoro.Fino a 3 anni del figlio, l’astensione senza limiti di tempo in base alle necessità segnalata dalla certificazione medica.
Dai 3 agli 8 anni, 5 giorni all’annno.
Stessa cosa per i papà ma non in contemporanea con la mamma.
Lo stipendio: non viene corrisposta nessuna indennità ma molti contratti collettivi la prevedono fino al 100% per i primi 30 giorni. Questi giorni di congedo vengono calcolati per l’anzianità ma non per le ferie e la tredicesima.
Congedo di maternità e paternità per genitori adottivi o affidatari
31 marzo, 2008
In caso di adozione o di affido, i genitori godono sostanzialmente degli stessi diritti dei genitori biologici.Nel caso il bambino sia inferiore ai 6 anni: i genitori (la mamma o il papà, non contemporaneamente) hanno diritto ad un congedo di 3 mesi dalla data di ingresso del bambino in famiglia e del relativo trattamento economico.
In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionale: il limite di età per il congedo è elevato fino alla maggiore età dell’adottato o dell’affidato.
Il congedo ha sempre la durata di 3 mesi a decorrere dal momento in cui l’ente autorizzato all’adozione certifica la procedura.
Riposi giornalieri: in caso di adozione/affido la possibilità di usufruire dei riposi giornalieri è estesa fino alla maggiore età dell’adottato. Sono raddoppiati in caso di adozioni e affidi plurimi.
Congedo parentale per genitori adottivi o affidatari
Entrambi i genitori adottivi hanno diritto al congedo parentale secondo le disposizioni contenute nel TU 151/2001.
Fino ai 6 anni di età del bambino: è corrisposta una indennità di retribuzione pari al 30% dello stipendio percepito per un massimo di 6 mesi complessivamente tra i due genitori; il periodo restante, solo se si ha un reddito individuale inferiore ad una determinata soglia.
Tra i 6 e gli 8 anni di età del bambino: il congedo è indennizzabile, indipendentemente dal reddito, per un periodo complessivo di 6 mesi tra i due genitori se viene richiesto entro i tre anni dall’ingresso in famiglia e in base al reddito, come al solito, se usufruito per periodi superiori ai sei mesi. Se il congedo viene richiesto dopo i tre anni dall’ingresso in famiglia, sia i 6 mesi che i successivi, sono indennizzabili in base al reddito.
Tra i 6 e i 12 anni di età del bambino: il congedo è indennizzabile per un periodo complessivo di 6 mesi tra i due genitori se viene richiesto entro i tre anni dall’ingresso in famiglia. Per periodi superiori ai 6 mesi, l’indennizzo è subordinato al reddito. Dopo i 3 anni dall’ingresso in famiglia non spettano più né il congedo né l’indennità.
Permessi per i figli con handicap gravi
31 marzo, 2008
I due genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, di un bambino con handicap hanno diritto ad ulteriori permessi oltre al normale congedo di paternità/maternità, il congedo parentale e l’aspettativa per malattia.
I permessi sono:
- prolungamento del congedo parentale fino a tre anni di vita del bambino o in alternativa a un permesso giornaliero retribuito di 2 ore, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
- dopo il terzo anno di vita del bambino, i genitori, in alternativa, hanno diritto di usufruire di un permesso retribuito di 3 giorni al mese. I permessi non utilizzati in un mese non possono essere cumulati con quelli spettanti il mese successivo.
Per assistere un figlio con handicap grave, i genitori hanno diritto a un congedo straordinario retribuito fino a 2 anni nell’arco della vita lavorativa (anche frazionato).
Aspettativa per malattia bambino adottato o in affido
31 marzo, 2008
Ciascun genitore adottivo o affidatario durante la malattia del figlio ha diritto al congedo dal lavoro.Fino ai 6 anni di età alternativamente e senza limiti temporali.
Dai 6 agli 8 anni il congedo si riduce a 5 giorni l’anno.
Se all’atto dell’adozione o dell’affidamento il bambino ha un’età compresa tra i 6 e i 12 anni, spettano congedi per 5 giorni all’anno nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia.
Per i trattamenti valgono le stesse norme citate per i genitori naturali.
