Figli naturali e legittimi
13 gennaio 2010 · scritto da barbapapa
E’ sempre di grande attualità il tema delle tutele delle coppie di fatto.
Si tratta di una materia complessa che riguarda i rapporti eterosessuali ed omosessuali (sicuramente più discussi) e che ha costituito oggetto di aspri scontri e conflitti, anche e soprattutto di tipo ideologico, nel paese e nelle istituzioni. Fatto stà che tutte le ipotesi di regolamentazione – variamente e fantasiosamente denominate: DICO, PACS e quant’altro – sono inevitabilmente naufragate e non hanno neppure raggiunto e mai varcato la soglia dell’esame nelle Commissioni parlamentari.
Tuttavia vi sono i figli delle coppie di fatto, denominati anche “figli naturali” che possono oramai godere di una sostanziale equiparazione giuridica con i figli nati nel matrimonio, noti anche come “figli legittimi”.
Si è trattato di un percorso piuttosto lungo e talvolta accidentato che ha avuto come immancabile stella polare la norma dell’art. 30 della nostra Costituzione (che assicura pienezza di tutela giuridica e sociale ai fi gli nati fuori dal matrimonio) e che ha avuto un punto di snodo fondamentale nella riforma del diritto di famiglia approvata con la L. 19/5/75 n. 151.
Da allora, per effetto di successivi interventi riformatori sono stati sempre più estesi i riconoscimenti dei diritti dei figli naturali operati dalla Giurisprudenza, si è pervenuti all’attuale regime normativo che, riteniamo di poter dire, garantisce parità di diritti, tutele e opportu nità ai figli naturali e legittimi in ogni campo e settore del vivere civile e sociale.
In tale quadro, una norma chiave è costituita dall’art. 261 codice civile che assicura e garantisce l’assunzione da parte dei genitori dei medesimi diritti e doveri nei confronti dei fi gli legittimi e naturali. La patria potestà è esercitata congiuntamente da ambedue i genitori in caso di convivenza tra gli stessi ed, in caso contrario, dal genitore con il quale convive il bimbo.
Ulteriore definitivo passo verso una completa parità è stato poi compiuto con la L. 54/06, nota come legge
sull’affido condiviso, che si applica espressamente anche a tutela dei fi gli di genitori non sposati e che prevede,
come per i fi gli legittimi, l’affi do congiunto ad ambedue i genitori in caso di contrasto tra gli stessi.
L’unica differenza concerne l’ufficio giudiziario competente a decidere sull’affi damento e mantenimento del
fi glio naturale che è il Tribunale dei Minori e non il Tribunale Ordinario.
Analogamente, ai figli naturali sono riconosciuti i medesimi diritti successori dei fi gli legittimi, per cui essi concorrono paritariamente all’eredità dei genitori.
Per cui, in conclusione, possiamo dire che, grazie al “buon senso” che distingue noi italiani, si è trovata una
effi cace, equa ed ampiamente condivisa soluzione per la protezione giuridica e sociale dei fi gli di quelle
coppie. Siamo tutti padri e madri ed i fi gli vengono prima di tutto, al di là delle opinioni politiche, ideali e religiose di
ognuno. Per fortuna.
Fonte: Su gentile concessione della rivista mensile “Vita in Coppia”, articolo di Pasquale Mantello.
Sito: www.vitaincoppia.it
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