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Il diritto a mantenere il proprio posto di lavoro

31 marzo 2008 · scritto da

Le lavoratrici non possono essere licenziate (il licenziamento, qualora avvenisse, è nullo) dall’inizio della gravidanza fino al compimento dell’anno di vita del bambino. Salvo in caso di colpa grave della lavoratrice, cessazione di attività dell’azienda, scadenza del contratto di lavoro, esito negativo della prova.Le eventuali dimissioni della lavoratrice devono essere convalidate dall’Ufficio provinciale del lavoro. E’ nullo anche il licenziamento causato dalla domanda di fruizione del congedo parentale e per malattia del bambino da parte del lavoratore e della lavoratrice.

Il divieto di licenziamento si applica anche al papà, se usufruisce del congedo di paternità, per la durata del congedo e fino al compimento dell’anno del bambino.

In caso di adozione o affidamento, il divieto di licenziamento vale fino ad un anno dall’ingresso del bambino in famiglia, qualora i genitori siano in congedo di maternità o paternità. Al rientro al lavoro la lavoratrice ha il diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo per espressa rinuncia, al reintegro nella stessa unità produttiva occupata al momento della richiesta di congedi, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino. Inoltre deve essere adibita alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti.

Queste disposizioni valgono anche per il papà se usufruisce del congedo di paternità e in caso di adozione e affidamento fino a un anno dall’ingresso del bambino in famiglia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            








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Commenti a questo post

5 commenti a “Il diritto a mantenere il proprio posto di lavoro”

  1. Gis ha scritto il 27 aprile 2009 alle ore 2:17 pm

    Ciao, io sono mamma da 7 mesi e il prossimo 9 maggio riprenderò il lavoro dopo aver usufruito di un periodo di maternità facoltativa.
    Ho parlato con il D.L. che vuole obbligarmi a cambiare il contratto in un part time di 24 ore settimanali. Io non sono pienamente daccordo, voglio rientrare con il mio ful time senza problemi, ma lui dice che ho accetto o dovrò continuare il periodo di maternità facoltativa fino alla fine (cioè altri 2 mesi pagati al 30% e poi 6 mesi s/paga)…..
    Può farlo????
    Non so chi contattare per un aiuto!

  2. sabrina ha scritto il 12 dicembre 2010 alle ore 10:42 pm

    Vorrei sapere se è possibile che dopo un periodo di allievato come capo reparto con esito positivo, l’azienda possa far firmare contratti o comunque se è legale che ci siano clausule di non gravidanza per tot anni dopo il passaggio a capo reparto. Grazie

  3. barbapapa ha scritto il 13 dicembre 2010 alle ore 5:30 pm

    Ciao Sabrina, clausule del genere non sono legali…

  4. susanna ha scritto il 4 maggio 2011 alle ore 5:32 pm

    io sono rientrata dalla maternità a 7 mesi dopo la nascita di mia figlia e da un negozio con mansione di responsabile mi hanno spostata in un ipermercato con varie domeniche di apertura,volevo sapere il mio responsabile di area poteva spostarmi? la domenica la devo lavorare? e soprattutto sono tenuta a lavorare fino alle 21 di sera?( facendo comunque un turno di 5 ore xche entro 2 ore dopo per via delle ore di allattamento)

    grazie

  5. fancesca ha scritto il 8 marzo 2012 alle ore 2:44 pm

    SONO RIENTRATA DALLA MATERNITA’ A GENNAIO (DOPO I 3 MESI DEL MIO PICCOLO)AVEVO KIESTO LE FERIE… MA NN ME LE HANNO DATO DICENDO KE AVEVANO BISOGNO DI PERSONALE…..QUINDI DAL 6 FEBBRAIO MI DANNO 1 MESE DI ROLL…….ADESSO DA LUNEDI’ RIENTRO IN UN ALTRO NEGOZIO……..(PRIMA DELLA GRAVIDANZA DOVE SONO ADESSO E’ IL 2 NEG. KE CAMBIANO….)SCONVOLGENDO I MIEI RITMI……..POSSONO FARLO ESSENDO IN ALLATTAMENTO??????LE DOMENIKE DEVO LAVORARE??? GRAZIE

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