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Possono obbligarmi a fare le ferie?

13 maggio 2010 · scritto da

“Rientrerò dalla maternità al sesto mese di vita del bambino ma l’Azienda in cui lavoro mi ha obbligato a fare un mese e mezzo di ferie per “smaltire quelle che ho maturato”. Per legge possono farlo? Quante ore mi scaleranno dal monte ferie? 8 oppure 6, cioè quelle che faccio usufruendo del permesso di allattamento?”

L’Azienda può obbligare a fare un mese e mezzo di ferie per smaltire quelle accumulate sempre che (sia ben chiaro) si tratti di ferie maturate nell’anno precedente e che non siano state ancora interamente godute in quello successivo. E ciò tenuto conto del fatto che le ferie devono essere godute entro il termine di sei mesi dal 31 dicembre dell’anno precedente di maturazione del diritto alle ferie stesse.
Quanto al fatto di godere dei permessi giornalieri di allattamento (due ore al giorno), tale circostanza non incide per nulla sul godimento delle ferie, considerato che, trattandosi appunto di permessi, essi sono accordati per legge sul presupposto della sussistenza di un orario lavorativo giornaliero di otto ore.

Fonte: Avvvocato M.Battaglia








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Commenti a questo post

9 commenti a “Possono obbligarmi a fare le ferie?”

  1. diggita.it ha scritto il 13 maggio 2010 alle ore 3:53 pm

    Possono obbligarmi a fare le ferie?…

    Può l’azienda obbligare un dipendente a fare le ferie per far smaltire quelle maturate? Come ci si può opporre?
    E se il dipendente fosse una donna appena rientrata dalla maternità con 2 ore al giorno di allattamento… scaleranno 1 giorno intero o cos…

  2. Elisa ha scritto il 15 maggio 2010 alle ore 8:46 am

    Attenzione barbapapà, le aziende scalano 8 ore, ma è un errore.
    Ne devono scalare 6, perchè l’allattamento vale anche durante le giornate in cui non si lavora!
    Te lo dico perchè una mia collega ha girato mezzo mondo tra patronati ed inps ed alla fine le hanno dato ragione, quando si sta in ferie durante il primo anno di vita del bambino, comunque le ore da scalare sono 6, se serve trovo anche tutta la documentazione trovata dalla mia collega.
    Adesso a me infatti stanno scalando 6 ore di ferie per le giornate in cui sono a casa.
    E l’azienda è stata costretta a “restituire” le ore di ferie erroneamente tolte ad altre colleghe. E c’è stato anche un rimborso economico, perchè le ore di allattamento sono pagate di più.

    Elisa

  3. barbapapa ha scritto il 15 maggio 2010 alle ore 9:27 am

    Non ci risulta proprio Elisa. A meno che la tua amica non sia pagata “a ore” ma sarebbe alquanto bizzarro. Che contratto ha la tua collega?

  4. katia ha scritto il 15 maggio 2010 alle ore 2:38 pm

    cavolo elisa, sono mamma da 6 mesi ed anch’io ho fatto 47 giorni di ferie e rientrerò in ufficio lunedì, ma anche a me hanno scalato le 8 ore giornaliere e non 6… devo quindi farmi rimborsare??????

  5. Elisa ha scritto il 15 maggio 2010 alle ore 2:43 pm

    Vi giro la comunicazione che ci hanno mandato dall’inps:

    OGGETTO: riposi giornalieri “per allattamento” di cui agli artt. 39 e ss. del D.Lgs. 151/2001 (già art. 10 della L. 1204/1971)

    Riguardo al quesito posto si precisa quanto segue.

    Premesso che la durata dei periodi di riposo per allattamento è determinata sulla base dell’orario giornaliero contrattuale di lavoro – in analogia a quanto previsto nella circ. 95 bis/2006, punto 7.1, si ritiene che, nell’arco della medesima giornata, la lavoratrice possa cumulare i riposi giornalieri (2 ore) con le ferie orarie (4 ore), anche laddove ciò comporti l’assenza totale dal lavoro per l’intera giornata.

    Ad ogni buon conto si rinvia, per ogni ulteriore ed eventuale approfondimento, oltre che alla citata circolare n. 95bis/2006, alla circolare n. 48 del 7.03.1989 attuativa dell’orientamento interpretativo espresso in materia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (vedi nota allegata alla circolare n.4256 del 16.05.1988).

  6. barbamamma ha scritto il 19 settembre 2010 alle ore 9:18 pm

    Grazie Elisa mi sa che devono rimborsare anche me! Grazie infinite

  7. mammafaby ha scritto il 27 ottobre 2010 alle ore 11:20 am

    Gentile Elisa, anche a me stanno scalando 8 ore al giorno, ho chiamato il numero verde dell’inps ma non mi hanno saputo rispondere, l’operatrice ha detto di non avere sufficiente normativa in merito. Mi consigli di scrivere un quesito ? oppure mi dai qualche dritta tu (quale documentazione ha trovato la tua collega oltre alle già citate circolari la cui interpretazione lascia qualche margine di dubbio?). Grazie in anticipo
    Faby

  8. Elisa ha scritto il 27 ottobre 2010 alle ore 3:18 pm

    Se volete posso girarvi l’e-mail che la mia collega ha ricevuto dall’inps di cesena, oltre a quanto già scritto sopra, c’era l’allegato che magari copio e incollo qui di seguito, se ancora non dovesse essere sufficiente posso appunto girare l’e-mail completa.

    890623
    SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE DI
    MALATTIA E MATERNITA’ E CONTROLLI
    MEDICO-LEGALI
    CIRCOLARE N. 48
    AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
    e, per conoscenza:
    AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
    AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI
    AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI
    Articolo 10 della legge 1204/1971 – Riposi giornalieri.
    SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE DI
    MALATTIA E MATERNITA’ E CONTROLLI
    MEDICO-LEGALI
    ROMA, 7 marzo 1989 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
    CIRCOLARE N. 48 e, per conoscenza:
    AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
    AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI
    AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI
    ALLEGATO
    OGGETTO: Articolo 10 della legge 1204/1971 – Riposi giornalieri.
    Come e’ noto, con circolare n. 134378 AGO del 31 agosto 1981 vennero
    formite precisazioni circa la interpretazione e pratica applicazione
    dell’art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il quale, nel
    prescrivere che “il datore di lavoro deve consentire alla lavoratrice
    madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo
    anche cumulabili durante la giornata” precisa che “il riposo e’ uno solo
    quanto l’orario giornaliero di lavoro e’ inferiore a sei ore”.
    In tale occasione, veniva reso noto che, ai fini della determinazione
    della durata del riposo da riconoscersi alla lavoratrice madre nell’ipotesi
    in cui l’orario giornaliero di lavoro risultasse inferiore alle sei ore a
    causa di eventi particolari e occasionali – quali ad esempio uno sciopero o
    un breve permesso retribuito o meno – pur essendo contrattualmente previsto
    un orario giornaliero superiore alle sei ore, occorreva aver riguardo al
    lavoro effettivamente prestato e non, astrattamente, a quello
    contrattualmente stabilito.
    Con le predette istruzioni veniva, quindi, ulteriormente sottolineato
    che, esclusa la fruibilita’ di alcun riposo nei casi di assenza per l’intera
    giornata, il trattamento di maggior favore (e cioe’ la concessione di due
    periodi di riposo giornaliero) non poteva essere riconosciuto, a
    prescindere dalla causa determinante la riduzione dell’orario contrattuale
    di lavoro, allorquando non fosse stata effettivamente espletata la prevista
    durata della attivita’ lavorativa.
    Corre, peraltro, l’obbligo di informare che la Suprema Corte di
    Cassazione, con sentenze n. 7800 del 20 dicembre 1986 e n. 3187 del 2
    aprile 1987, ha sancito che i riposi di cui trattasi, come convenuto tra le
    parti, “non possono subire spostamenti o soppressioni in relazione a
    particolari evenienze che in determinati giorni riducono la durata
    dell’orario di lavoro. Pertanto il diritto a tali riposi, mentre non e’ ne’
    escluso ne’ limitato quantitativamente dal fatto che la lavoratrice madre
    abbia partecipato ad uno sciopero effettuato in ore diverse da quelle
    stabilite per i riposi stessi, viene, invece, meno allorche’ queste
    coincidono con lo sciopero, cui abbia aderito detta lavoratrice”.
    Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sollecitato da
    diversi Organismi sindacali (dei lavoratori e datoriali) ha reso noto, con
    lettera n. 4256/1204/10 del 16 maggio 1988, che ad ogni buon fine si allega
    in copia, di condividere tale orientamento, invitando gli Ispettorati del
    lavoro ad attenersi all’orientamento stesso nel corso della loro azione di
    VIGILANZA.
    Piu’ precisamente il Ministero medesimo ha testualmente articolato le
    proprie disposizioni secondo i seguenti punti:
    a) I riposi vengono concessi alla madre per salvaguardare la salute del
    bambino: a questi fini essi devono essere fissati tassativamente in base
    ad un accordo tra la lavoratrice e datore di lavoro o mediante
    l’intervento dell’Ispettorato del Lavoro volto a contemperare le
    esigenze proprie del regime biologico del bambino e quella della
    PRODUZIone;
    b) In caso di sciopero che comporti l’astensione dal lavoro per l’intera
    giornata non spettano alla lavoratrice i riposi giornalieri e nemmeno la
    relativa indennita’;
    c) In caso di sciopero parziale al quale partecipi la lavoratrice
    interessata e che comprenda un orario in cui siano inclusi i periodi di
    riposo, in precedenza fissati, i riposi non spetteranno e neanche la
    relativa indennita’ da parte dell’INPS;
    d) In caso di sciopero parziale che si svolga in un orario non coincidente
    con quello fissato per il godimento dei riposi, la lavoratrice avra’
    diritto ad usufruire dei riposi medesimi e beninteso della relativa
    indennita’ da parte dell’INPS;
    e) In caso di sciopero parziale, concernente un orario che coincida
    parzialmente con quello fissato per il godimento dei riposi, la
    lavoratrice avra’ diritto ad usufruire ad uno solo dei riposi medesimi ed
    alla relativa indennita’;
    f) I suddetti orientamenti sono applicabili anche in tutti gli altri casi
    per i quali si verifichi la sospensione temporanea (totale o parziale)
    della prestazione lavorativa e della retribuzione.
    Tutto cio’ premesso, appare, quindi, chiaro che, secondo tale
    orientamento, ai fini gia’ esplicitati in premessa deve prendersi a
    riferimento l’orario contrattuale e non quello effettivamente svolto,
    considerando pertanto, in via estensiva, utili (compresi, cioe’, nell’orario
    giornaliero contrattuale), anche i permessi, retribuiti o meno, i permessi
    sindacali, le ore di riposo per mensa, e simili.
    Poiche’ l’orientamento di cui trattasi e’ praticamente diventato
    operativo nei confronti delle aziende e degli Ispettorati del Lavoro, al
    fine di evitare conflitti di competenze o difformita’ di applicazione della
    legge, si dispone che nei songoli casi di specie le SAP dell’Istituto si
    adeguino ai suesposti criteri, considerando superate, per quanto
    incompatibili, le disposizioni precedentemente impartite in materia da
    parte di questa Direzione Generale.
    IL DIRETTORE GENERALE f.f.
    BILLIA
    ALLEGATO
    MINISTERO DEL LAVORO E DELLA Roma, 16.5.1988
    PREVIDENZA SOCIALE
    DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI Al FISAC-CGIL – Coordinamento CGIL
    DI LAVORO – DIVISIONE VI di Roma e del Lazio
    Prot.n. 4256/1204/10 Via del Corso n.307
    ROMA
    (Riferimento 7/3/1988)
    Alla CONFINDUSTRIA
    Via.le dell’Astronomia n.30
    ROMA
    (Rif.1/8/1985)
    e, p.c.: Agli ISPETTORI REGIONALI DEL LAVORO
    LORO SEDI
    All’INPS
    Direzione Generale
    Area Prestazioni di Maternita’
    Via Ciro il Grande
    ROMA
    OGGETTO: Art.10 legge 1204/71. Riposi giornalieri in occasioni di scioperi
    o altri eventi che comportino l’assenza dal lavoro per tutto o
    parte dell’orario di lavoro
    La FISAC-CGIL – Coordinamento donne di Roma e del Lazio – e la
    Confindustria, hanno posto sotto differenti angolature il quesito relativo
    al trattamento spettante alle lavoratrici aventi diritto ai riposi
    giornalieri di cui all’articolo 10 L. 1204/71, in caso di partecipazione a
    sciopero, in particolare a sciopero di durata inferiore all’intera giornata
    LAVORATIVA.
    L’articolo citato, come e’ noto, stabilisce che le lavoratrici, durante
    il primo anno di vita del bambino, hanno diritto a due riposi giornalieri
    di un’ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata, il riposo e’ unico
    quando l’orario giornaliero e’ inferiore alle sei ore.
    Cio’ premesso, la soluzione del quesito proposto, comporta l’esigenza di
    determinare a quale orario di lavoro debba farsi riferimento per stabilire
    la ricorrenza o meno del diritto ai riposi, ad entrambi o ad un solo: se
    all’orario “tabellare” vale a dire quello normalmente praticato
    dall’impresa, ovvero a quello “effettivo”, cioe’ le ore di lavoro realmente
    prestate nella giornata di riferimento.
    Questo secondo orientamento e’ suffragato da numerose sentenze della
    giurisprudenza di merito che prevedono il diritto ai riposi e la
    corresponsione dell’indennita’ in rapporto al lavoro prestato.
    Peraltro con alcune recenti sentenze la Corte di Cassazione ha
    consolidato, in contrasto con la giurisprudenza di merito, un differente
    orientamento che riconosce alla lavoratrice il diritto a riposo ex art.10
    in relazione all’orario giornaliero normale e non gia’ al numero di ore di
    lavoro effettivamente prestato nelle singole giornate. La Suprema Corte
    rileva che i riposi di cui all’art.10 sono fissati con accordo tra la
    lavoratrice ed il datore di lavoro, ovvero, in mancanza d’intesa,
    dall’Ispettorato del Lavoro.
    Tali riposi cosi’ determinati non devono subire spostamenti o
    soppressioni in relazione ad evenienze particolari che modifichino o
    riducano la durata dell’orario normale. La Cassazione afferma dunque in
    modo incontestabile il principio secondo cui i riposi sono deputati alla
    cura del bambino, e pertanto una volta fissati, determinano fasce orarie
    rigide che non possono subire modifiche pena la compromissione
    dell’equilibrio alimentare del bambino. La modulazione temporale dei
    permessi deve quindi prescindere dalle concrete evenienze attinenti
    all’orario giornaliero di lavoro.
    Consegue che in caso di sciopero per alcune ore dell’orario giornaliero
    normale la lavoratrice ha diritto a godere del riposo e della relativa
    indennita’ qualora questi non coincidono in concreto con il periodo di
    volontaria astensione dal lavoro (Cass.Sez. Lav. 20.12.1986, n.7800).
    Con la piu’ recente sentenza n.3187 del 2.1.1987 la Cassazione Sez.Lav.
    ha ribadito integralmente quanto precedentemente affermato, stabilendo
    altresi’ che spetta all’INPS provare il fatto estintivo della propria
    obbligazione assistenziale in casi in cui le lavoratrici abbiano
    partecipato ad uno sciopero svoltosi nell’orario comprendente i riposi.
    Per concludere si ritiene di poter esprimere i seguenti orientamenti.
    a) I riposi vengono concessi alla madre per salvaguardare la salute del
    bambino: a questi fini essi devono essere fissati tassativamente in base
    ad un accordo tra lavoratrici e datori di lavoro o mediante l’intervento
    dell’Ispettorato del Lavoro volto a contemperare le esigenze proprie del
    regime biologico del bambino e quello della produzione;
    b) In caso di sciopero che comporti l’astensione dal lavoro per l’intera
    giornata non spettano alla lavoratrice i riposi giornalieri e nemmeno la
    relativa indennita’;
    c) In caso di sciopero parziale al quale partecipi la lavoratrice
    interessata e che comprenda un orario in cui siano inclusi i periodi di
    riposo, in precedenza fissati, i riposi non spetteranno e neanche la
    relativa indennita’ da parte dell’INPS;
    d) In caso di sciopero parziale che si svolga in un orario non coincidente
    con quello fissato per il godimento dei riposi, la lavoratrice avra’
    diritto ad usufruire dei riposi medesimi e beninteso della relativa
    indennita’ da parte dell’INPS;
    e) In caso di sciopero parziale, concernente un orario che coincida
    parzialmente con quello fissato per il godimento dei riposi, la
    lavoratrice avra’ diritto ad usufruire ad uno solo dei riposi medesimi e
    della relativa indennita’;
    f) I suddetti orientamenti sono applicabili anche in tutti gli altri casi
    per i quali si verifica la sospensione temporanea (totale o parziale)
    della prestazione lavorativa e della retribuzione.
    Si invitano gli Ispettori del Lavoro, cui la presente e’ diretta per
    conoscenza, ad attenersi all’orientamento suesposto nel corso della loro
    azione di vigilanza.
    f.to IL DIRETTORE GENERALE

  9. Moira ha scritto il 3 gennaio 2011 alle ore 6:09 pm

    Ciao Elisa, sono alla mia seconda gravidanza e già sto pensando al mio rientro al lavoro.. Sono entrata per caso in questo blog ed ora vorrei chiederti maggiori informazioni sulla storia delle ore di allattamento. Con il primo bimbo mi vennero scalate sempre otto ore, nonostante i permessi di legge. Vorrei arrivare preparata a questo secondo rientro. Puoi darmi un aiuto e dirmi come tu e la tua collega vi siete mosse? Vorrei evitare le lunghe ed inconcludenti sedute all’inps. Vorrei quanto meno andare preparata. Grazie mille!

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