In Gravidanza

Interruzione volontaria di gravidanza (IVG)

interruzione di gravidanzaAi sensi della legge 194/78 (Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1978, Norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza), una donna può decidere di interrompere la gravidanza nell’arco dei primi 90 giornifacendosi assistere in un ospedale pubblico ove verrà sottoposta a un intervento che prevede l’asportazione dall’utero dell’embrione, con rischi che, dal punto di vista fisico, sono sicuramente molto ridotti rispetto al passato, quando l’aborto veniva attuato in modo clandestino, spesso da persone non qualificate, in ambienti inadeguati e con gravissimi rischi per la salute della donna.

Trascorso il termine dei 90 giorni, l’interruzione della gravidanza è possibile solo in presenza di gravi motivi fisici o psichici che devono essere accertati e certificati dal medico con l’eventuale consulenza di altri specialisti.

Per effettuare l’interruzione volontaria della gravidanza, le ragazze minori di 18 anni, devono essere autorizzate da entrambi i genitori o dal giudice tutelare.
La legge 194/78 prevede comunque per i medici la possibilità della “obiezione di coscienza”: significa che un medico, contrario per motivi personali, etici o religiosi all’aborto, può chiedere ufficialmente alla Direzione dell’ospedale in cui lavora di essere esonerato dalle procedure dirette a determinare una interruzione volontaria di gravidanza (naturalmente nei casi in cui non esista per la donna un pericolo imminente di vita qualora l’aborto non fosse praticato).