Trascorso il termine dei 90 giorni, l’interruzione della gravidanza è possibile solo in presenza di gravi motivi fisici o psichici che devono essere accertati e certificati dal medico con l’eventuale consulenza di altri specialisti.
Per effettuare l’interruzione volontaria della gravidanza, le ragazze minori di 18 anni, devono essere autorizzate da entrambi i genitori o dal giudice tutelare.
La legge 194/78 prevede comunque per i medici la possibilità della “obiezione di coscienza”: significa che un medico, contrario per motivi personali, etici o religiosi all’aborto, può chiedere ufficialmente alla Direzione dell’ospedale in cui lavora di essere esonerato dalle procedure dirette a determinare una interruzione volontaria di gravidanza (naturalmente nei casi in cui non esista per la donna un pericolo imminente di vita qualora l’aborto non fosse praticato).